Chiunque si occupi di agricoltura a livello professionale sa bene che le regole sanitarie da seguire sono tantissime, specialmente per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti della propria azienda agricola.
Tra i rifiuti vanno annoverati con una speciale attenzione i prodotti fitosanitari, ossia quegli agrofarmaci o fitofarmaci classificati come tossici e nocivi per l’ambiente e gli essere viventi (uomo compreso) che vanno utilizzati solo in particolari circostanze e solo da colui che è in possesso di relativa abilitazione.
Indice
Premessa
Per chi esegue ancora un’agricoltura di tipo convenzionale, i prodotti fitosanitari sono indispensabili per combattere malattie e insetti nocivi.
Conseguentemente alla riforma della Comunità Europea riguardo l’uso dei prodotti fitosanitari, ogni stato membro della Comunità ha modificato la propria legislazione, compreso ciò che riguarda l’etichettatura.
Con il D.L. 150/2012, l’Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) con cui attua la direttiva europea 128/2009, la quale “istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
Innanzitutto, va chiarito che, secondo il suddetto decreto, la definizione di prodotti fitosanitari coincide con quella di agrofarmaci professionali (prima chiamati pesticidi, fitofarmaci o antiparassitari), cioè: “i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: proteggere i vegetali o i prodotti vegetali […], influire sui processi vitali dei vegetali […], conservare i prodotti vegetali […], distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati […], controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali […].”.
Insieme all’impiego dei prodotti fitosanitari, la CE ha regolamentato anche la classificazione degli stessi tramite il regolamento 1272/2008: questo regolamento ci spiega anche come leggere l’etichetta di un fitofarmaco.
In altre parole, i fitosanitari sono tutti quei prodotti che proteggono i vegetali dagli organismi nocivi o che di questi ne prevengono gli effetti, che influiscono sulla loro crescita dei vegetali stessi, che li conservino o che li distruggono in caso siano indesiderati (erbacce).
Fertilizzanti, carburanti, concimi, sementi e lubrificanti non rientrano, ovviamente, nella categoria dei prodotti fitosanitari.
Onde evitare un uso indiscriminato e non professionale, da alcuni anni è diventato obbligatorio il possesso di un certificato di abilitazione, comunemente chiamato patentino fitofarmaci o patentino fitosanitario, da presentare al momento dell’acquisto di tali prodotti.
Il patentino fitofarmaci nasce con l’obiettivo di monitorare la vendita dei prodotti fitosanitari, scongiurando così un uso indiscriminato e incorretto.
Nel 2015 il patentino a uso professionale diventa obbligatorio per legge.
Patentino fitofarmaci: 3 tipologie
Esistono in realtà 3 tipologie di patentino fitofarmaci, che in realtà oggi viene normativamente chiamato “abilitazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari” o “abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari” o ancora “abilitazione alla consulenza riguardo prodotti fitosanitari”.
Certificato di abilitazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari
Viene rilasciato a coloro che fanno domanda di abilitazione SOLO all’utilizzo di prodotti fitosanitari.
Solitamente, viene richiesto dagli agricoltori e dai tecnici che operano direttamente in campo.
La certificazione di abilitazione viene rilasciata dopo relativo esame.
Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari
Viene rilasciato a coloro che fanno domanda di abilitazione SOLO alla vendita di prodotti fitosanitari.
Solitamente, viene richiesto dai commercianti, o comunque coloro che vendono tali prodotti presso un consorzio agrario.
La certificazione di abilitazione viene rilasciata dopo relativo esame.
Certificato di abilitazione allo svolgimento della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi
Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e regionale che costituisce requisito per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.
Con l’abilitazione di Consulente Agricolo, è possibile sia acquistare che utilizzare prodotti fitosanitari.
Requisiti per ottenere l’abilitazione alla consulenza
- Maggiore età ovvero adempimento dell’obbligo formativo;
- Possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.lgs. 150/2012;
- Gli iscritti stranieri devono dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta (livello A2).
Patentino fitofarmaci: come ottenerlo
Il rilascio del patentino fitosanitario è affidato ad enti accreditati (solitamente la Regione) che si occupano degli esami.
Il corso, che si può svolgere presso qualsiasi ente abilitato (Coldiretti, Confagricoltura, scuole di formazione professionale, ecc.), ha frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle ore di lezione, ed è imprescindibile per sostenere l’esame finale. La durata del corso è di 20 ore (per Consulente agricolo, invece, di 25 ore).
L’esame finale può essere organizzato dallo stesso ente o deve essere richiesto dal diretto interessato presentando, agli uffici preposti, un attestato di frequenza del corso, due marche da bollo da 16 euro, carta di identità, codice fiscale e fototessera.
Il patentino fitofarmaci ha durata di 5 anni, rinnovabile dopo aver frequentato un corso di aggiornamento obbligatorio della durata di 12 ore. In caso di rinnovo l’esame non va ripetuto, a patto che si segua il corso di aggiornamento.
All’interno del corso per il rilascio del patentino si affrontano temi comuni nell’ambito fitosanitario: la gestione dei prodotti e i pericoli derivanti dal loro utilizzo, le normative di legge, tecniche per ridurne al minimo l’utilizzo e favorire una gestione naturale a difesa dell’ambiente.
Patentino fitofarmaci: quando non è necessario
Il patentino fitofarmaci deve essere presentato ad ogni acquisto di prodotti per la propria attività agricola.
La prima condizione per poter acquistare fitofarmaci è essere professionisti del settore (iap o coltivatore diretto). Non possono essere venduti a chi lavora il proprio terreno per uso personale.
Tuttavia, alcuni prodotti fitosanitari sono venduti anche per uso personale, non necessitando quindi del patentino fitosanitario.
Per riconoscerli basta cercare tra le etichette le sigle PFnPO (prodotti fitosanitari a uso NON professionale per piante ornamentali) e PFnPE (prodotti fitosanitari a uso NON professionale per piante edibili).
Patentino fitofarmaci: novità legislative
Dopo l’obbligo di possesso del patentino fitofarmaci per uso professionale del 2015, il 2018 è stato segnato da un nuovo interesse per la materia legislativa sull’uso dei fitofarmaci.
Nel dettaglio, il 2 maggio 2018 sono diventati disponibili all’uso non professionale i fitofarmaci che non sono classificati tra i “pericolosi per la salute umana“.
Nel novembre dello stesso anno è stata vietata la vendita di fitofarmaci in formulazione da diluire in acqua, con quantità di formulato compresa tra 500 e 1000 ml.
ATTENZIONE:
- Insieme al prodotto fitosanitario che acquisti, deve esserti consegnata OBBLIGATORIAMENTE dal venditore la Scheda dei dati di Sicurezza aggiornata e in formato originale!
- In caso di intossicazione acuta, non provocare mai il vomito nel caso in cui il soggetto non è cosciente e non somministrare latte o alcolici.
- Assicurati di sapere bene come leggere l’etichetta di un fitofarmaco.
- Solo il Consulente Agricolo può dirti quali prodotti fitosanitari comprare e se comprarli in quanto è in possesso del “Certificato di abilitazione” riconosciuto dall’art. 3 del D.L. 150/2012, requisito obbligatorio per svolgere l’attività di consulente nella difesa fitosanitaria. L’Agronomo NON PUO’ effettuare tale consulenza, a meno che non sia in possesso della suddetta certificazione o non abbia maturato esperienza di un numero di anni minimo di legge nel campo dei controlli fitosanitari.
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