Conoscere il funzionamento delle richieste per la disoccupazione agricola e malattia è importantissimo per questo settore.
La burocrazia italiana, lo sappiamo, può essere un po’ ostica per quanto riguarda modulistica e requisiti richiesti. Questo vale in ogni settore lavorativo e quello agricolo non è da meno.
In questo articolo ti aiuteremo a districarti tra le difficoltà sia per quanto riguarda la disoccupazione agricola, sia per quanto riguarda la malattia.
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Indice
Disoccupazione agricola: cos’è
Iniziamo dalla disoccupazione agricola.
Innanzitutto, di cosa si tratta? Si tratta di un’indennità prevista per i lavoratori del settore agricolo nei periodi in cui non svolgono l’attività. Questo sostegno economico durante i mesi di inattività viene erogato solo nel caso in cui la cessazione del rapporto lavorativo sia involontaria e indipendente dalla volontà del lavoratore.
A differenza di quello che succede con la Naspi, un’altra tipologia di sostegno economico, la disoccupazione agricola viene erogata dall’INPS in un’unica soluzione.
Quest’indennità spetta all’operaio agricolo assunto a tempo determinato per tutte le giornate lavorate ed è pari al 40% dello stipendio, con una trattenuta del 9%.
Il lavoratore invece assunto con un contratto a tempo indeterminato riceverà una disoccupazione pari al 30% del suo stipendio.
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Disoccupazione agricola: requisiti
I primi requisiti necessari per poter accedere alle prestazioni garantite dalla disoccupazione agricola sono l’iscrizione agli elenchi nominativi del settore e l’inquadramento come operaio agricolo.
Ma non basta. L’assegno viene infatti erogato solo a chi rientra in queste casistiche:
- operai agricoli a tempo indeterminato
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno
- operai agricoli a tempo determinato
- compartecipanti familiari
- piccoli coloni
- piccoli coltivatori diretti
- lavoratori agricoli dimessi per giusta causa
- avere due anni di anzianità di servizio
- essere titolari di un’assicurazione contro la disoccupazione volontaria
- aver maturato 102 giornate contributive nel biennio precedente la domanda
Facciamo un brevissimo zoom sui compartecipanti familiari e i piccoli coloni: i primi sono i titolari che si impegnano a lavorare assieme a parte o all’intero nucleo familiare; i secondi sono coloro che stipulano un contratto di lavoro inferiore alle 120 giornate per l’allevamento di bestiame o la coltivazione di un fondo.
I piccoli coltivatori diretti, invece, per poter accedere alla disoccupazione agricola devono aver versato, personalmente e volontariamente, la contribuzione fino a 51 giornate.
Ti ricordiamo inoltre che la disoccupazione agricola è compatibile con il Reddito di cittadinanza.
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Disoccupazione agricola: chi resta fuori?
Dopo aver visto chi ha diritto a richiedere la disoccupazione agricola, ecco chi invece ne resta fuori:
- lavoratori che percepiscono la pensione dal 1° gennaio dell’anno in cui richiedono la disoccupazione agricola
- lavoratori dimessi volontariamente
- operai agricoli extracomunitari con permesso di soggiorno per lavori stagionali
- lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o delle Gestioni separate e che dall’iscrizione abbiano un numero di giornate lavorative superiore rispetto a quelle come lavoratori dipendenti
Per quanto riguarda i pensionati, è prevista una disoccupazione solo nel caso in cui il pensionamento avvenga in corso d’anno; in questo caso, il sostegno economico viene ricalcolato e proporzionato in base ai mesi lavorativi prima della pensione.
Dai lavoratori dimessi volontariamente, invece, sono esclusi gli operai che si dimettono per giusta causa e le madri o i padri che si dimettono a seguito della nascita di un figlio.
Disoccupazione agricola: come si richiede?
Come abbiamo visto, sono soprattutto quattro i requisiti indispensabili per accedere alla domanda di disoccupazione agricola:
- due anni di contributi versati
- l’iscrizione negli elenchi nominativi
- 102 giorni di contributi nei due anni precedenti
- stato di disoccupazione
Nel 2020 la domanda deve essere presentata tra il 1° gennaio 2020 e il 31 marzo 2020. Chi non presenterà la domanda entro tale data non riceverà alcun sostegno economico.
Ecco come procedere per richiedere questa prestazione:
- per via telematica attraverso il sito dell’INPS, compilando l’apposito modulo online
- per via telefonica contattando l’INPS al numero 803164 da fisso e 06164164 da cellulare
- recandoti in un Caf o in un Patronato
Fondamentale, a prescindere dalla modalità scelta per inviare la domanda, è allegare il modulo SR163 di disoccupazione agricola.
Malattia agricola: cos’è
Disoccupazione agricola e malattia sono entrambi due diritti fondamentali che spettano a qualsiasi lavoratore e in questo l’operaio agricolo non fa eccezione.
Nel caso della malattia, si tratta semplicemente di un indennizzo riconosciuto al lavoratore nel caso di infermità più o meno gravi che gli impediscano di recarsi al lavoro.
Innanzitutto, la malattia agricola spetta ai lavoratori subordinati, ma non a quelli autonomi. Nello specifico, possono accedere a questa prestazione:
- lavoratori a tempo indeterminato
- lavoratori a tempo determinato
- apprendisti
Per ognuna di queste categorie le modalità di erogazione della malattia sono differenti.
I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto a 180 giorni di malattia durante l’anno solare, e hanno bisogno esclusivamente di un certificato medico.
I lavoratori a tempo determinato, invece, prima di poter richiedere la malattia devono aver accumulato 51 giorni di lavoro totali, oppure nell’anno precedente, oppure tra l’anno corrente e l’anno precedente. Una volta accumulate queste giornate lavorative, il lavoratore a tempo determinato può richiedere dei giorni di malattia pari ai giorni di iscrizione negli elenchi, fino a un massimo di 180.
In ultimo, gli apprendisti posso accedere direttamente alla malattia per il tempo che il medico giudicherà opportuno. Anche in questo caso, il tetto massimo di giorni di malattia è di 180.
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Malattia agricola: come funziona
Come abbiamo anticipato, la malattia agricola viene comunicata sia all’INPS sia al titolare dell’azienda attraverso la presentazione di un certificato medico, rilasciato dal medico di base o dalla ASL.
Ma come avviene questo pagamento? Per i primi tre giorni, chiamati “giorni di carenza”, è l’azienda a occuparsi del pagamento; dal quarto giorno in poi, sino alla durata della malattia, interviene invece l’INPS.
L’importo erogato quando si è in malattia non è pari alla normale paga giornaliera:
- dal 4° al 21° giorno di malattia viene corrisposto il 50% della propria paga
- dal 22° al 180° giorno di malattia viene corrisposto il 66,66% della propria paga
Ma cosa succede invece nel caso di infortuni? La risposta è in questo articolo.
Questo è tutto quello che devi sapere per quanto riguarda disoccupazione agricola e malattia.
Sei invece un titolare d’azienda e stai avendo difficoltà con la fatturazione elettronica? Abbiamo pensato anche a questo. Leggi l’articolo!
Ci sei, la burocrazia non ha più segreti per te.
Buon lavoro!
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