Chi ha lavorato con regolare contratto in un’azienda agricola e ha subito un licenziamento ha il diritto di chiedere la disoccupazione agricola all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
La disoccupazione agricola segue regole che, per alcuni aspetti, sono diverse dalla disoccupazione percepita da chi ha perso il lavoro in altri settori.
Il primo requisito che dà accesso alla disoccupazione agricola è l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Per poter accedere all’indennità, inoltre, è necessario aver lavorato presso un’azienda agricola con contratto a tempo determinato, indeterminato o apprendistato, o aver prestato altre forme di lavoro.
Vediamo nel dettaglio come funziona.
Indice
Disoccupazione agricola: a chi spetta
Hai diritto a percepire la disoccupazione agricola?
La risposta è sì se rientri in uno di questi casi:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni (soggetti che stipulano un contratto di concessione di lavoro inferiore a 120 giorni nel settore agricolo);
- compartecipanti familiari (nuclei familiari che stipulano un contratto di lavoro su un terreno agricolo in un periodo determinato);
- piccoli coltivatori diretti che hanno raggiunto 51 giornate lavorative – o che integrano con contributi volontari i 51 giorni previsti negli elenchi nominativi;
- operai agricoli a tempo indeterminato, anche se lavorano solo per parte dell’anno.
Altri requisiti fondamentali, al fine di ottenere la disoccupazione agricola, sono:
- aver aderito da almeno due anni all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (corrisponde all’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni);
- aver versato almeno 102 giorni di contributi divisi tra l’anno in cui si chiede l’indennità e l’anno precedente.
Disoccupazione agricola: a chi non spetta
Passiamo ora a vedere quali sono i soggetti esclusi dall’indennità di disoccupazione agricola.
Tra questi rientrano:
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata o ad una Gestione Autonoma per l’intero anno o per la maggior parte dell’anno;
- lavoratori che percepiscono già la pensione diretta dall’anno precedente;
- lavoratori con permesso di soggiorno che svolgono un lavoro stagionale;
- lavoratori che presentano dimissioni volontarie (eccetto coloro che si dimettono per giusta causa o madri che si dimettono nel periodo di congedo di maternità).
Disoccupazione agricola: come presentare la domanda
Una volta accertati i requisiti necessari, il lavoratore che non presta più la sua attività presso l’azienda può richiedere la disoccupazione agricola direttamente all’INPS.
La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso il sito dell’INPS e prevede la compilazione online. Per accedere al portale dell’INPS è necessario ottenere il PIN d’accesso, che verrà, per il primo accesso, separato in due parti e inviato via e-mail e via posta ordinaria.
In alternativa, il lavoratore può rivolgersi ad un patronato o al Call Center dell’INPS per presentare la domanda telematica.
Attenzione alle tempistiche: la domanda di disoccupazione va necessariamente presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del licenziamento.
Decorsi questi termini, si perde infatti automaticamente il diritto all’indennità di disoccupazione agricola.
Disoccupazione agricola: quanto spetta
A quanto ammonta l’indennità di disoccupazione?
Per determinare la giusta cifra si devono, innanzitutto, definire correttamente i giorni di lavoro secondo questa formula: massimo 365 giornate lavorate all’anno a cui detrarre le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; giornate di lavoro in proprio; giornate di malattia e infortunio; espatrio definitivo e altre giornate non indennizzabili.
Ottenuto il numero corretto di giorni indennizzabili, l‘INPS attribuisce un’indennità pari al 40% della retribuzione di riferimento. Da questo importo viene inoltre detratto il cosiddetto contribuito di solidarietà, pari al 9%, per massimo 150 giorni all’anno.
Le modalità di pagamento per ricevere l’indennità sono due: con accredito sul conto corrente o carta prepagata dotata di IBAN o con bonifico presso lo Sportello Postale di riferimento (si guarda al CAP) del ricevente.
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