Anche la Sicilia si adegua alla vendita diretta dei prodotti agricoli, aggiornando la normativa e definendo i parametri di vendita dal produttore al consumatore.
La vendita diretta è legge anche in Sicilia. Il decreto, approvato ad inizio Ottobre, autorizza il passaggio diretto dai produttori ai consumatori così come auspicato dal disegno di legge presentato dall’onorevole Orazio Ragusa.
Il luogo di vendita diretta è così affidato ai Comuni in primis, e agli enti autorizzati dagli stessi Comuni per la diffusione capillare nel territorio.
Il disegno di legge favorisce il consumatore in duplice maniera: oltre all’abbassamento dei costi, infatti, il più importante cambiamento riguarda la sicurezza della provenienza e dell’origine degli alimenti.
Grande soddisfazione da parte dell’on. Ragusa, attuale Presidente della Commissione delle Attività Produttive, che si è così espresso: “Intraprendere tale attività è senza dubbio una notevole opportunità imprenditoriale, specie in un contesto di crisi occupazionale in cui versa il nostro territorio. Rappresenta un vantaggio sia per il produttore che per il consumatore, il quale accede direttamente alle fonti di produzione, senza perdersi nella lunga filiera di intermediari“.
L’agricoltore diventa così sempre più imprenditore, rendendo possibile di fatto la creazione di un punto vendita nella stessa azienda agricola in cui si produce, con una conseguente valorizzazione delle eccellenze locali.
Proprio su questo punto si è espressa la deputata dell’Assemblea Regionale Siciliana Rosanna Cannata: “Finalmente anche la Sicilia si adegua alla normativa nazionale, con questa nuova legge che risponde alle esigenze delle piccole e medie imprese, in modo tale che queste ultime possano avere il giusto spazio nella filiera distributiva e consentire nel contempo una maggiore valorizzazione delle eccellenze tipiche locali“.
Vendita diretta: come funziona?
Il produttore, di fatto, può quindi vendere direttamente al cliente finale senza passare per venditore terzi.
Anche se già accadeva in occasione dei mercati del contadino, di fatto non era possibile vendere all’interno dello stesso punto di produzione.
Nel dettaglio, la legge che disciplina la vendita diretta nell’agricoltura prevede quanto segue:
- è possibile vendere sia i prodotti naturali che i derivati, ossia quelli ottenuti dalla trasformazione o manipolazione dei prodotti agricoli. Rientrano nella categoria, ad esempio, succhi, conserve, marmellate, sughi e altro;
- è possibile rivendere prodotti acquistati da terzi, purché questi non siano numericamente superiori alla vendita diretta dell’azienda per prodotti facenti parte dello stesso comparto agronomico. Qualora, invece, la vendita di prodotti terzi superasse quella propria, si dovrebbe cambiare la destinazione della vendita da “vendita diretta” a commercio”.
- nella vendita diretta si intende inclusa la possibilità di vendere i propri prodotti attraverso la rete internet, sfruttando la possibilità dell’e-commerce.
- sono esclusi dall’esercizio della vendita diretta gli imprenditori che hanno riportato in passato condanne in materia di igiene e sanità, o di frode nella preparazione degli alimenti nei cinque anni precedenti alla richiesta.
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